L'Art. 416 bis del Codice Penale Italiano | BERLUSCONI | CIAORINOTV4
prevede la punizione con la reclusione da dieci a quindici anni per chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. La confisca dei beni è prevista per tutte le associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque localmente denominate.
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33 ANNI DI DEPISTAGGIO
SCARTARONO FALCONE
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GOVERNO DEL CIARPAME
MAFIOPOLI 1992
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SUBURRA ITALIA